Dall’1.7.2019 entreranno in vigore le disposizioni che prevedono che la fattura possa essere emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione (che potrebbero salire a 15 per effetto del Ddl. semplificazioni).
Strettamente correlata a tale novità è la disposizione, contenuta nel novellato art. 21 del DPR 633/72, che prevede l’obbligo di indicare la data di effettuazione dell’operazione, qualora risulti differente rispetto a quella di emissione.
Si segnala, tuttavia, come le specifiche tecniche allegate al provv. Agenzia delle Entrate 89757/2018 non siano ancora state modificate per consentire di inserire all’interno del file fattura due differenti date.
Quanto alle novità degli ultimi giorni, non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e, quindi, non risulta ancora in vigore, il decreto che ha incrementato la soglia per l’emissione delle fatture “semplificate” (portata da 100,00 a 400,00 euro).
È stato invece pubblicato sulla G.U. 18.5.2019 n. 115 il DM 10.5.2019, che definisce gli esoneri dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri.
Tale decreto, in vigore dal 2.6.2019, stabilisce, in particolare, che il nuovo obbligo non si applica alle operazioni già esonerate dall’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’art. 2 del DPR 696/96.
Si tratta, tuttavia, di esoneri a carattere temporaneo, che verranno meno a partire dalle date stabilite con successivi decreti ministeriali.