L’art. 28 co. 4 del DLgs. 175/2014, per le cancellazioni di società disposte dal 13.12.2014, stabilisce che, ai fini fiscali e contributivi, la cancellazione è irrilevante per cinque anni.
Per la ragione esposta, C.T. Prov. Napoli 12.9.2018 n. 9878/21/18 ritiene che il liquidatore della società, in qualità di ultimo ex legale rappresentante, è legittimato a ricevere gli atti indirizzati alla società.
Non a caso, l’art. 145 c.p.c. sancisce che la notifica, alternativamente, può avvenire presso la sede della società o presso il legale rappresentante.