Con la risposta interpello 30.5.2019 n. 172, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che non è possibile avvalersi del Sistema di Interscambio (SdI) per l’emissione di un documento contabile con valenza esclusivamente finanziaria, da parte del cessionario o committente, a “storno” di una fattura emessa dal cedente o prestatore in relazione alla pattuizione di uno sconto commerciale.
Come si evince dall’art. 26 del DPR 633/72 (e ribadito nella ris. Agenzia delle Entrate 36/2008), il soggetto legittimato ad emettere una nota di variazione in diminuzione, con effetti IVA, è esclusivamente il cedente o prestatore. Viceversa, il cessionario o committente non può emettere una nota di variazione in una situazione di questo tipo, fatta salva l’ipotesi di una nota emessa in nome e per conto del cedente/prestatore ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72.
In merito all’emissione di fatture elettroniche, il provv, Agenzia delle Entrate 89757/2018 (§ 6.2) stabilisce che “le richieste del cessionario/committente al cedente/prestatore di variazioni di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono gestite dal SdI”.