È precluso l’utilizzo del regime forfetario per le persone fisiche che controllano, direttamente o indirettamente, srl (trasparenti o non trasparenti), a condizione che le attività esercitate dalla società siano direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1 co. 57 lett. d) della L. 190/2014).
Con la risposta interpello 30.5.2019 n. 169, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito, in linea con quanto già affermato con la circ. 9/2019, che, ai fini della verifica del controllo di srl, occorre computare anche le partecipazioni possedute dai familiari di cui all’art. 5 co. 5 del TUIR, tra i quali figura anche il coniuge. Pertanto, è configurabile la causa ostativa rispetto al professionista (architetto) che, unitamente ad altri familiari, detenga il controllo di srl esercenti attività di gestione immobiliare ed assuma, nel contempo, il ruolo di amministratore unico, fatturando le proprie prestazioni alle società partecipate.