Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.8.2019 n. 338 è stato precisato che:
– la voce “resto” è prevista dal “Layout del documento commerciale” definito nel provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017 (come modificato dal successivo provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2019 n. 99297);
– l’eventuale mancata specificazione di tale informazione, tuttavia, non è direttamente sanzionabile.