Per determinare il trattamento IVA di una cessione di beni effettuata nell’ambito di un contratto di appalto per la costruzione di un impianto o di un immobile al di fuori della UE, occorre valutare se essa costituisca un’operazione distinta o se faccia parte di un’unica prestazione composita, tenendo conto dei principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia 29.3.2007 n. C-111/05).
La prassi amministrativa ha affermato a più riprese che configurano cessioni all’esportazione le cessioni che hanno ad oggetto beni inviati al di fuori della UE, a cura o a nome del cedente, anche in dipendenza di contratti di appalto, limitatamente al corrispettivo dei beni esportati (C.M. 26/79). Tuttavia, tale interpretazione, che prevede la possibilità di individuare un’autonoma cessione di beni nell’ambito del contratto di appalto, dovrebbe potersi riferire alla sola ipotesi in cui l’operazione sia effettivamente scomponibile (anche Cass. 2643/99).
In caso contrario, ossia laddove si configuri una prestazione unica sotto il profilo economico, dovrà invece indagarsi il rapporto tra la cessione di beni e la prestazione di servizi per comprendere quale delle due sia prevalente rispetto all’altra.
Ad esempio, qualora il prestatore trasferisca i beni al di fuori della UE al fine di costruire un impianto o un edificio, si realizzerebbe una prestazione di servizi immobiliari non rilevante ai fini IVA ex art. 7-quater lett. a) del DPR 633/72.