Detrazione IRPEF per oneri ex art. 15 del TUIR – Parametrizzazione in funzione del reddito complessivo – Novità del Ddl. di bilancio 2020

Il Ddl di bilancio 2020 prevede che dal 2020 le agevolazioni previste dall’art. 15 del TUIR spettino:
– per l’intero importo della spesa sostenuta se il reddito complessivo non eccede 120.000,00 euro;
– per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro.
Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano.
Rimangono detraibili per l’intero importo, a prescindere dal reddito complessivo:
– gli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale;
– gli interessi passivi e altri oneri pagati per prestiti o mutui agrari;
– gli interessi passivi e altri oneri per mutui ipotecari contratti per la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale;
– le spese sanitarie.
La detrazione IRPEF del 19% degli oneri elencati dall’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse), inoltre, spetta soltanto se il pagamento della spesa è avvenuto con:
– bonifico bancario o postale;
– altri sistemi di pagamento tracciabili, diversi dal contante, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di credito e assegni).
Quest’ultima disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici.

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