La direttiva 2019/1995/UE, pubblicata sulla G.U.U.E. 2.12.2019 L 310, introduce nuove disposizioni in ambito IVA volte a semplificare gli obblighi previsti dal 2021 in capo alle piattaforme digitali, quando queste facilitano le vendite a distanza di beni nel territorio della UE.
Infatti, ai sensi della direttiva 2017/2455/UE, che inserisce l’art. 14-bis nella direttiva 2006/112/CE, se un soggetto facilita, tramite l’uso di una piattaforma digitale, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro o le cessioni di beni effettuate nel territorio comunitario da un soggetto non stabilito nella UE nei confronti di un privato, si considera che detta piattaforma abbia ricevuto e ceduto detti beni.
In tale contesto, la direttiva 2019/1995/UE prevede:
– criteri specifici per individuare il luogo di effettuazione e il momento impositivo della cessione di beni che si considera effettuata dalla piattaforma;
– l'”esenzione” dall’IVA per la cessione che si considera effettuata dal fornitore dei beni nei confronti della piattaforma;
– la possibilità di applicare il regime dello sportello unico anche alle cessioni “nazionali” che si considerano effettuate dalla piattaforma ai sensi del futuro art. 14-bis paragrafo 2 della direttiva 2006/112/CE.
Le nuove disposizioni, al pari di quelle previste dalla direttiva 2017/2455/UE, troveranno applicazione dall’1.1.2021.