Vendite a distanza effettuate nei confronti di soggetti “privati” stabiliti in altro Stato UE – Emissione della fattura

Le vendite a distanza effettuate verso privati stabiliti in altro Stato UE sono soggette ad IVA in Italia se l’ammontare delle vendite a distanza effettuate dal cedente nello Stato del cessionario non supera una determinata soglia stabilita da quest’ultimo Stato.
Tali operazioni, qualificandosi come vendite per corrispondenza, dovrebbero essere esonerate sia dall’obbligo di fatturazione (art. 22 co. 1 n. 1 del DPR 633/72), sia dagli obblighi di certificazione fiscale e di trasmissione dei corrispettivi (art. 2 lett. oo) del DPR 696/96 e art. 1 lett. a) del DM 10.5.2019).
Sotto il profilo documentale, qualche dubbio può sorgere, invece, con riguardo alle vendite a distanza “sopra soglia”, soggette ad IVA nello Stato membro del cessionario.
Occorre infatti considerare che tali operazioni:
– ai sensi dell’art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93 sono qualificate come cessioni intracomunitarie non imponibili, per le quali, in generale, il successivo art. 46 richiede l’emissione della fattura (anche se la normativa comunitaria imporrebbe di qualificarle come “cessioni interne” nello Stato di destinazione);
– sono soggette agli obblighi INTRASTAT;
– dovrebbero concorrere alla formazione del plafond per gli esportatori abituali.
In assenza di un chiaro quadro normativo, sembra consigliabile provvedere comunque all’emissione del documento fiscale, anche al fine di ottenere un elemento probatorio utile in caso di contestazioni circa il regime IVA applicato.

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