L’art. 1 co. 634 ss. della L. 160/2019 istituisce l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI).
Per l’attuazione della disciplina è richiesto un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, da emanare entro il mese di maggio 2020. Le disposizioni saranno, quindi, efficaci solamente a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del provvedimento (dall’1.7.2020, se si ipotizza la pubblicazione del provvedimento nel maggio 2020).
La nuova imposta riguarda i MACSI che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.
Sono esclusi da imposizione i MACSI che risultino compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002, i dispositivi medici, i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.
L’imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI.
I soggetti obbligati al pagamento dell’imposta sono:
– per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante;
– per i MACSI provenienti da altri Stati membri dell’UE, il soggetto che acquista i manufatti nell’esercizio dell’attività economica (o il cedente se i MACSI sono acquistati da un consumatore privato);
– per i MACSI provenienti da Paesi extra-UE, l’importatore.