L’art. 1 co. 1 del DL 8.3.2020 n. 11 ha previsto che, a decorrere dal 9.3.2020, le udienze relative a processi pendenti sono rinviate d’ufficio in data posteriore al 22.3.2020. Inoltre, secondo quanto previsto dal successivo co. 2, sono sospesi, dal 9.3.2020 al 22.3.2020, anche i termini per il compimento di qualsiasi atto inerente ai processi di cui al comma 1. L’interpretazione letterale della norma in esame limiterebbe la sospensione dei termini ai procedimenti pendenti e con udienza fissata tra il 9.3.2020 e il 22.3.2020.
Tuttavia, la Relazione illustrativa al DL 11/2020, con interpretazione estensiva, ha affermato che la sospensione si applica “anche quando non sia fissata udienza nel periodo interessato”.
L’interpretazione estensiva non elimina il problema dell’inapplicabilità della sospensione dei termini per presentare istanza di adesione e notificare il ricorso avverso l’avviso di accertamento.