L’art. 63 del DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) prevede il riconoscimento di un premio di 100,00 euro ai lavoratori dipendenti, privati e pubblici, che hanno continuato a lavorare presso la sede di lavoro nel mese di marzo 2020, nonostante l’emergenza Coronavirus.
In particolare, il premio:
– spetta ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 co. 1 del TUIR (esclusi quindi i redditi assimilati), con un reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente non superiore a 40.000,00 euro;
– è riconosciuto relativamente al mese di marzo 2020 in misura pari a 100,00 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro nel predetto mese;
– non concorre alla formazione del reddito;
– viene corrisposto dai sostituti d’imposta, in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta possibilmente nel mese di aprile 2020 e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
I sostituti d’imposta recuperano il premio erogato mediante l’istituto della compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.