Ai sensi della lett. c) dell’art. 10 co. 1 del TUIR sono deducibili dall’IRPEF gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Le somme corrisposte in un’unica soluzione all’ex coniuge (anche se rateizzate) non possono essere dedotte (Cass. 29178/2019).
L’assegno periodico e l’attribuzione “una tantum” costituiscono, infatti, forme di adempimento dell’obbligo a carico del divorziato differenti per natura giuridica, struttura e finalità.