Le detrazioni previste dai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013 non competono se, in relazione agli interventi antisismici realizzati, le procedure autorizzatorie sono state avviate precedentemente all’1.1.2017.
Anche il c.d. “Sismabonus acquisti” previsto dal co. 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, quindi, spetta agli acquirenti delle unità immobiliari soltanto se le procedure autorizzatorie sono state avviate dall’1.1.2017 (lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 24.3.2020 n. 93).
In ogni caso, è possibile richiedere al Comune una certificazione dalla quale risulti la data di inizio della procedura autorizzatoria.