L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in occasione delle FAQ del 19.3.2020, ha chiarito che la sospensione dall’8.3.2020 al 31.5.2020 disposta dal DL 18/2020 interessa non solo le dilazioni in corso, ma qualsiasi attività esecutiva oppure cautelare e, pertanto, fino a tale data, non si può procedere all’iscrizione di fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti.
Il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso deve comunque avvenire entro il 30.6.2020. Nulla, però, viene detto in merito alle procedure esecutive già avviate prima dell’8.3.2020 (su tutte, il pignoramento presso terzi). Si è tuttavia dell’opinione che anche queste procedure non dovrebbero proseguire, anche per ragioni di uniformità rispetto alle altre somme esigibili.