La circolare INPS 24.3.2020 n. 44 ha chiarito che la misura del bonus baby sitting, alternativa alla fruizione del congedo speciale, è erogata tramite libretto famiglia (che dovrà quindi essere attivato), ma non opera il limite di cui all’art. 54-bis co. 5 del DL 50/2017 e, quindi, è utilizzabile anche per prestazioni di lavoro occasionali aggiuntive rispetto a quelle rese da collaboratori già regolarizzati.
Deve ancora essere resa operativa dall’INPS la procedura per presentare le domande.
Con la circolare 25.3.2020 n. 45 è stato poi chiarito che, se nel nucleo familiare un genitore – lavoratore dipendente – gode del congedo parentale convertito in congedo speciale di cui all’art. 23 del DL 18/2020, l’istanza di bonus baby sitting inviata dall’altro genitore verrà respinta.
Non sono convertiti in congedo speciale i congedi ordinari goduti dagli iscritti alla gestione separata INPS o dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS, che quindi potrebbero teoricamente cumularsi con il bonus in questione.
Sono beneficiari delle misure i genitori naturali e quelli affidatari (per le adozioni il minore deve essere entrato nel nucleo familiare in data anteriore al 5.3.2020).