Il DPCM 22.3.2020 (non inciso dal DL 19/2020) dispone che le misure ivi previste, di sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, siano efficaci fino al 3.4.2020, mentre alcune attività sono autorizzate a proseguire.
Le attività non sospese (che comprendono, tra gli altri, alimentari, energia, sanità, farmaceutica) sembrano accomunate dal fatto di provvedere alla tutela degli interessi primari degli individui, tenendo conto delle esigenze dell’economia moderna (sono incluse, ad esempio, le attività di riparazione di computer e cellulari).
Con riferimento all’esercizio delle professioni, queste sono ammesse in quanto indispensabili per mantenere in esercizio le imprese che devono soddisfare esigenze primarie.
Tali attività professionali, in ogni caso, devono svolgersi secondo le modalità previste nel DPCM 11.3.2020, ossia attuando il lavoro agile per le attività che possono essere svolte al domicilio o in modalità a distanza, incentivando ferie e congedi retribuiti per il personale dipendente, assumendo protocolli anti contagio e mantenendo la distanza interpersonale di 1 metro, provvedendo alla sanificazione dei luoghi di lavoro.