Il Consiglio Notarile di Milano, nella nuova massima 24.3.2020 n. 188, con riguardo alle società quotate (ed a quelle ad esse equiparate), ha precisato che, ove ci si intenda avvalere, ex art. 106 co. 4 del DL 18/2020, dell’intervento in assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all’art. 135-undecies del DLgs. 58/98, le società potranno contemporaneamente avvalersi della facoltà (concessa dal comma 2 del medesimo art. 106 del DL 18/2020) di prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la possibilità della loro interazione in assemblea e l’esercizio del diritto di voto.
Tali situazioni, quindi, saranno connotate dalla esclusiva presenza:
– dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo;
– del rappresentante designato;
– del segretario dell’assemblea (o del notaio cui sia conferita una tale funzione);
– di altri eventuali soggetti ai quali sia consentita la partecipazione all’assemblea ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento assembleare.