L’art. 22 DL 18/2020 (“Cura Italia”), introdotto nell’ambito dell’emergenza COVID-19, consente a Regioni e Province autonome di riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo non superiore a 9 settimane, a tutti i datori di lavoro del settore privato per i quali non trovano applicazione le tutele previste in materia di sospensione o riduzione dell’attività, in costanza di rapporto di lavoro.
In caso di riconoscimento della CIG in deroga, il relativo pagamento verrà effettuato direttamente dall’INPS al lavoratore, senza che l’azienda debba ricorrere alle consuete operazioni mensili di conguaglio contributivo.
Tuttavia, è bene ricordare che, anche in caso di pagamento diretto dell’INPS, il datore di lavoro non è esente da specifici adempimenti.
Si ricorda, infatti, che in tale ipotesi scattano le previsioni di cui all’art. 44 co. 6-ter del DLgs. 148/2015, laddove si prevede che, per i trattamenti di CIG in deroga, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro è obbligato a inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, entro lo stesso termine previsto per il conguaglio o la richiesta di rimborso.
Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione di CIG in deroga e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.