L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 9.4.2020 n. 18, ha reso ulteriori chiarimenti in merito al calcolo del premio ai dipendenti che hanno lavorato in sede a marzo previsto dall’art. 63 del DL 18/2020, fornendo anche esemplificazioni numeriche.
Tra i principali chiarimenti, si segnalo i seguenti:
– il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.);
– ai fini del calcolo del bonus spettante può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso. Pertanto, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto.