Premio ai dipendenti che hanno lavorato in sede a marzo 2020 – Novità del DL 18/2020 (“Cura Italia”) – Spettanza in caso di assenza – Esclusione – Calcolo dell’agevolazione (ris. Agenzia delle Entrate 9.4.2020 n. 18)

L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 9.4.2020 n. 18, ha reso ulteriori chiarimenti in merito al calcolo del premio ai dipendenti che hanno lavorato in sede a marzo previsto dall’art. 63 del DL 18/2020, fornendo anche esemplificazioni numeriche.
Tra i principali chiarimenti, si segnalo i seguenti:
– il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.);
– ai fini del calcolo del bonus spettante può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso. Pertanto, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto.

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