L’art. 30 del DL 8.4.2020 n. 23 estende l’ambito applicativo del credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro, di cui all’art. 64 del DL 18/2020, alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
Nello specifico, stando alla Relazione illustrativa, sono quindi incluse le spese relative a:
– l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
– l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi;
– i detergenti mani e i disinfettanti.