L’attuazione degli ordini di liberazione è soggetta ai limiti della legislazione emergenziale.
Si registra l'”adozione” da parte dei Tribunali, nei procedimenti esecutivi e concorsuali, del modello di cui all’art. 103 co. 6 del DL 18/2020, che sospende il rilascio degli immobili anche non abitativi fino al 31.12.2020 (L. 77/2020).
La norma, modificata dall’art. 17-bis co. 1 del DL 34/2020, non è estesa all’attuazione dell’ordine di cui all’art. 560 c.p.c.
Circa il comportamento da tenersi per evitare un abuso del diritto, contemperando le esigenze degli occupanti, la questione può essere esaminata per l’ordine di liberazione da attuarsi a cura dell’ausiliario del giudice (custode, delegato o curatore), dovendo ritenersi assorbiti negli artt. 107 co. 2 e 6 del RD 267/42 e 586 c.p.c. tutti i casi in cui l’ordine di liberazione sia contenuto nel decreto di trasferimento e azionato dall’aggiudicatario con i rimedi di cui all’art. 608 c.p.c.
L’art. 54-ter del DL 18/2020 sospende fino al 30.10.2020 ogni procedura esecutiva sull’abitazione principale del debitore.
In tutti i restanti casi, ferma la specialità del procedimento esecutivo e fallimentare e l’inapplicabilità della sospensione del rilascio, deve applicarsi il principio di ragionevolezza. Va confermato il potere del giudice di emettere un ordine di liberazione attuabile dall’ausiliario, con la possibilità di adattarne il contenuto alle esigenze concrete, valorizzando il potere di direzione di cui all’art. 484 c.p.c.