La Corte di Cassazione, contrariamente a quanto affermato nella circ. del Min. Economia e finanze 3/DF/2012, ha deciso che nel caso in cui i componenti dello stesso nucleo familiare abbiano stabilito la residenza e la dimora abituale in due abitazioni site in Comuni diversi, l’agevolazione IMU non spetta.
I giudici hanno ritenuto che le norme agevolative sono di stretta interpretazione e quindi che, nel caso di componenti dello stesso nucleo familiare che hanno stabilito la residenza e la dimora abituale in due abitazioni che insistono su due Comuni diversi, nessuno dei due fabbricati possa essere considerato abitazione principale.