Nella risposta ad interpello 15.12.2020 n. 590, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli errori nella comunicazione che deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate per optare per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione della detrazione spettante possono essere corretti se il cessionario non ha già iniziato ad utilizzare il credito d’imposta (nel caso di specie è stata barrata la casella A “cessione del credito” anziché la casella B “contributo sotto forma di sconto”).
Il caso oggetto di esame riguarda la disciplina in vigore fino al 31.12.2019 di cui all’art. 10 co. 1 del DL 34/2019 che consentiva, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. “ecobonus”), di poter optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto.
In questi casi, il beneficiario della detrazione (il cliente/committente) dovrà segnalare agli Uffici dell’Agenzia competenti la volontà di modificare l’originaria scelta operata.