A norma dell’art. 18 del DL 21.3.2022 n. 21, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’IVA.
Il credito d’imposta:
– non concorre alla formazione del reddito e dell’IRAP;
– è utilizzabile entro il 31.12.2022 esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 ex art. 17 del DLgs. 241/97, senza applicazione dei limiti generali alle compensazioni;
– può essere ceduto, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti vigilati”.