Con la circ. 22.3.2022 n. 43, l’INPS ha fornito le istruzioni operative sull’esonero dello 0,8% della quota IVS del lavoratore, introdotto – in via eccezionale per i periodi di paga dall’1.1.2022 al 31.12.2022 – dall’art. 1 co. 121 della L. 234/2021.
Lo sconto contributivo si applica:
– ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro, a prescindere dal settore (pubblico o privato), ad eccezione del lavoratore domestico;
– se la retribuzione mensile del lavoratore (ovverosia l’imponibile previdenziale) non ecceda l’importo di 2.692 euro (se nel mese tale importo venisse superato, lo sconto non spetterà nel mese in questione);
– sulla tredicesima (fermo restando il limite di 2.692 euro, ovvero 224 euro se la tredicesima è erogata mensilmente), ma non sulla quattordicesima.
I datori di lavoro dovranno esporre, dal flusso UniEmens di competenza di marzo 2022, i lavoratori per i quali spetta l’esonero, utilizzando i nuovi codici causale “L024″ ed “L025″ (quest’ultimo per la tredicesima). Per i mesi pregressi, la valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif” può essere effettuata nei flussi di competenza di marzo, aprile e maggio 2022.
Specifiche istruzioni sono state dettate ai datori di lavoro agricoli.