Il testo bollinato del Ddl. di bilancio 2023 proroga l’esonero contributivo previsto per “le nuove assunzioni di donne lavoratrici” di cui al comma 16 dell’art. 1 della L. 178/2020 per le assunzioni, o trasformazioni di contratto, effettuate tra l’1.1.2023 e il 31.12.2023.
Si tratta dello sgravio contributivo ex art. 4 co. 9-11 della L. 92/2012, già riconosciuto per le assunzioni di donne effettuate nel biennio 2021-2022, in misura pari al 100%, nel limite massimo di 6.000 euro annui. Come già specificato dall’INPS (circ. 32/2021), tale agevolazione si applica alle assunzioni di donne svantaggiate (ossia, quelle in stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o prive di impiego) effettuate da datori di lavoro del settore privato, anche se non imprenditori. Non trova applicazione nei confronti della P.A.
Detto incentivo spetta per:
– le assunzioni a tempo determinato (per un massimo di 12 mesi);
– le assunzioni a tempo indeterminato (fino ad un massimo di 18 mesi);
– le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato (per un massimo di 18 mesi dalla data dell’assunzione) e a quelle di rapporti a termine non agevolati (per 18 mesi dalla data di trasformazione).
L’efficacia di tale misura contributiva è condizionata all’autorizzazione della Commissione europea.