Anche le imprese agricole, comprese le società semplici agricole, possono fruire delle detrazioni per interventi di:
– efficienza energetica ex art. 14 del DL 63/2013;
– riduzione del rischio sismico ex art. 16 co. 1-bis e ss. del DL 63/2013;
– eliminazione delle barriere architettoniche ex art. 119-ter del DL 34/2020.
Tali detrazioni possono spettare anche per gli interventi effettuati su fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9 co. 3-bis del DL 557/93.
Per il superbonus ex art. 119 del DL 34/2020, invece, la detrazione compete per i soli interventi effettuati su fabbricati rurali ad uso abitativo di cui all’art. 9 co. 3 del DL 557/93, mentre è esclusa per gli interventi effettuati su fabbricati rurali strumentali.
Le detrazioni derivanti dai citati interventi vengono fruite dalla società semplice:
– direttamente, attraverso detrazioni dall’imposta lorda, da trasferire ai soci ex art. 5 del TUIR;
– esercitando l’opzione di cessione del credito/sconto sul corrispettivo (ove sia consentito, ex art. 2 del DL 11/2023); anche i crediti di imposta conseguenti all’opzione ex art. 121 del DL 34/2020 si ripartiscono tra i soci proporzionalmente, ai sensi degli artt. 5 e 22 del TUIR.