I crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia e gas relativi al III trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022) e ai mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 del DL 144/2022) e dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022) devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 entro il 30.9.2023.
Il modello F24 deve essere presentato:
– esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
– utilizzando gli specifici codici tributo istituiti per ciascuna agevolazione.
Anche i cessionari, ove sia stata presentata la comunicazione di cessione entro lo scorso 20.9.2023, dovranno utilizzare i suddetti crediti entro il 30.9.2023.
In merito al provv. Agenzia delle Entrate 22.9.2023 n. 332687, che ha previsto per i cessionari la possibilità di annullamento dell’opzione per l’utilizzo in compensazione dei crediti tracciabili (con istanza dal 5.10.2023) con particolare riguardo ai crediti “edilizi”, non è chiaro se il riferimento al provv. 30.6.2022 n. 253445 sui crediti energia sia un semplice refuso o se l’Agenzia intenda estendere tale possibilità anche a tali agevolazioni (comunque non applicabile ai crediti in esame vista la scadenza del 30.9.2023).