L’aggiornamento del canone di locazione alle variazioni dell’indice ISTAT consente al locatore di adeguare l’importo del corrispettivo alle variazioni del potere d’acquisto.
Tale aggiornamento opera:
– per le locazioni ad uso diverso, nel limite del 75% della variazione e purché sia richiesto dal locatore, oltre che previsto nel contratto;
– per le locazioni ad uso abitativo a canone libero, anche oltre la percentuale del 75% e con riferimento a indici diversi, sempre che sia pattuito nel contratto e richiesto dal locatore;
– per le locazioni a canone concordato, sempre nel limite del 75%.
In ragione della necessità di preventiva richiesta da parte del locatore, la giurisprudenza ritiene che non si possano ottenere gli arretrati dell’aggiornamento, vale a dire gli importi di anni anteriori in cui l’adeguamento, pure previsto nel contratto, non era stato domandato (cfr. Cass. nn. 14673/2003; 15034/2004; 11675/2014).