Con l’art. 6 co. 1 lett. e) n. 2 e 3 della L. 111/2023 è prevista una revisione significativa del regime fiscale delle perdite fiscali nelle operazioni straordinarie.
I principi della delega sono i seguenti:
– tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di compensazione delle perdite;
– necessità di non penalizzare le perdite realizzate dalle società a partire dall’ingresso in un gruppo;
– revisione del limite del patrimonio netto previsto dall’art. 172 co. 7 del TUIR;
– revisione della nozione di modifica dell’attività principale in fatto esercitata prevista dall’art. 84 co. 3 del TUIR.
Con particolare riferimento alle fusioni, quindi, dovrebbe essere modificato l’approccio teso a considerare le società quali “bare fiscali” sulla base di meri indici parametrici.