Il Trib. Genova 20.7.2023 si è soffermato, in primo luogo, sulla questione relativa all’ammissibilità di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, di qualunque specie, in presenza di un unico creditore, affermando che “il requisito della pluralità dei creditori concorrenti – che pur si potrebbe ipotizzare, data la dimensione generalmente plurisoggettiva, dal lato attivo, di questo genere di procedimento – non è un presupposto indicato nelle norme di riferimento della L. 3/2012 novellate con il CCII”.
In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato la nozione di sovraindebitamento che rappresenta il presupposto oggettivo di accesso alle procedure.
Il Codice della crisi – differentemente dalla L. 3/2012, la quale, all’art. 6 co. 2 lett. a) definiva il sovraindebitamento come “perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” – ha realizzato un “totale parallelismo definitorio” con la nozione, di carattere finanziario, di “crisi” e di “insolvenza” per le procedure “maggiori”, ma, secondo il Tribunale, occorre recuperare le nozioni di “perdurante squilibrio” e di “definitiva incapacità di adempiere” le obbligazioni per rappresentare una valida definizione di “sovraindebitamento”, che evoca una situazione eccedente la normalità del debito sostenibile.