La Corte di Cassazione, nell’ordinanza 28.9.2023 n. 27528, ha affermato che, in caso di acquisto di immobile in corso di costruzione con le agevolazioni prima casa, il termine triennale (art. 76 co. 2 del DPR 131/86) a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per accertare la mancanza delle condizioni agevolative decorre dall’accatastamento.
In quel momento, infatti, l’Agenzia è in condizioni di verificare in concreto le caratteristiche del bene che consentono di accedere al beneficio.
In presenza dell’accatastamento medio tempore, non è necessario ricorrere alla fictio iuris applicata dall’Agenzia delle Entrate, che avrebbe preteso di far decorrere il termine triennale dal decorso del termine – a sua volta triennale (3+3) – entro cui l’immobile in costruzione deve venire ad esistenza.