dovrebbe rimanere valida la linea interpretativa della circ. Agenzia delle Entrate 16.9.2016 n. 37 secondo cui, per le operazioni agevolate che coinvolgono beni rivalutati nel periodo di sospensione degli effetti fiscali, la rivalutazione si considera per finzione già efficace.
Il tema interessa i beni rivalutati ai sensi dell’art. 110 del DL 104/2020, per i quali i maggiori valori iscritti sono riconosciuti, ai fini delle plusvalenze e minusvalenze, dall’1.1.2024 (e quindi in un momento successivo a quello di effettuazione delle operazioni agevolate, la cui scadenza è posta al 30.11.2023).
Adottando la linea della circ. 37/2016, invece, le plusvalenze si computano partendo dal valore rivalutato. Il principio dovrebbe valere non solo per l’assegnazione e la cessione, ma anche per la trasformazione in società semplice.