Il Ddl. di bilancio 2024 prevede una modifica alla disciplina dei redditi diversi, mitigando il principio di equiparazione tra cessione a titolo oneroso e costituzione/trasferimento di diritti reali, applicandolo solo laddove le norme non prevedano diversamente.
Si introduce anche all’art. 67 co. 1 lett. h) del TUIR la previsione per cui determina reddito diverso anche il possesso di redditi “derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento» su immobili e non la sola concessione dell’usufrutto su immobili e aziende”.
In sostanza, la costituzione di un diritto reale di godimento sarà oggetto dell’applicazione dell’art. 67 co. 1 lett. h) del TUIR con questi effetti:
– non rileverà il periodo di possesso dell’immobile;
– il contribuente assoggetterà a tassazione IRPEF progressiva la differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.
Invece, in caso di trasferimento a terzi di un diritto reale di godimento da parte del suo titolare, si dovrebbe applicare l’art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR.