Nelle operazioni “triangolari comunitarie”, un soggetto passivo italiano può acquistare beni da un fornitore UE, conferendo a quest’ultimo l’incarico di trasportare le merci al proprio cliente in un altro Stato membro. Laddove il trasporto avvenga a cura o a nome del primo cedente, il promotore dell’operazione non è tenuto ad identificarsi né nello Stato membro di partenza, né in quello di arrivo, nel caso in cui proceda alla designazione del secondo cessionario quale debitore d’imposta (artt. 38 co. 7, 40 co. 2 e 44 co. 2 lett. a) del DL 331/93).
Per quanto concerne la fatturazione, il soggetto passivo stabilito in Italia (C.M. 23.2.94 n. 13):
– riceve una fattura senza imposta, “integrandola”, indicando, in luogo dell’imposta, il titolo di non imponibilità ex art. 46 co. 1 del DL 331/93 e annotandola a norma del successivo art. 47;
– emette una fattura senza IVA, ex art. 41 del DL 331/93, che “deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore d’imposta” (art. 46 comma 2 ultimo periodo del DL 331/93), annotandola distintamente nel registro delle fatture di cui all’art. 23 del DPR 633/72.
Qualora si decida di emettere fattura elettronica (facoltativa nei rapporti con soggetti non residenti), nel file XML andrà riportato il codice N3.2.