Ai sensi dell’art. 176 co. 4 del TUIR, le partecipazioni ricevute dai soggetti che effettuano conferimenti d’azienda si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita.
Secondo la Corte di Cassazione, in caso di conferimento d’azienda seguito dalla cessione della partecipazione, non possono ritenersi integrati i requisiti di cui all’art. 87 co. 1 lett. a) e b) del TUIR qualora l’azienda sia nella titolarità del conferente per un periodo almeno pari all’holding period, ma i relativi beni siano invece entrati in sua proprietà, e quindi iscritti in bilancio, da un periodo inferiore (cfr. Cass. 22.3.2023 n. 8235).