L’autotutela obbligatoria e facoltativa ex artt. 10-quater e 10-quinquies della L. 212/2000, sebbene incentivino un confronto con l’Amministrazione finanziaria, per come sono strutturate, fanno emergere molteplici profili di criticità.
In particolare, nell’ipotesi di autotutela obbligatoria per “errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall’Amministrazione finanziaria”, non sarà sempre agevole stabilire quando la fattispecie sia ascrivibile ad errore facilmente riconoscibile.
La valutazione, prevedibilmente, sarà oggetto di piena discrezionalità degli uffici, con conseguenze sulla possibilità di impedire la tutela del contribuente in sede contenziosa. Ciò in quanto ove si degradi la fattispecie ad autotutela facoltativa in assenza di diniego espresso il contribuente non potrà impugnare il silenzio-rifiuto.
In particolare, nell’ipotesi di autotutela obbligatoria per “errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall’Amministrazione finanziaria”, non sarà sempre agevole stabilire quando la fattispecie sia ascrivibile ad errore facilmente riconoscibile.
La valutazione, prevedibilmente, sarà oggetto di piena discrezionalità degli uffici, con conseguenze sulla possibilità di impedire la tutela del contribuente in sede contenziosa. Ciò in quanto ove si degradi la fattispecie ad autotutela facoltativa in assenza di diniego espresso il contribuente non potrà impugnare il silenzio-rifiuto.