L’art. 25-bis co. 5-bis del DLgs. 546/92, introdotto dal DLgs. 30.12.2023 n. 220 e in vigore per i ricorsi notificati dal 2.9.2024, prevede che le parti devono attestare la conformità all’originale dei documenti prodotti.
Il giudice non tiene conto dei documenti per i quali difetta l’attestazione di conformità.
Tale norma causerà vari problemi, considerato che spesso il difensore nè la parte sono in possesso dell’originale del documento, che viene trasmesso per mail o, al più, in fotocopia.