L’art. 1 co. 100 della L. 213/2023 ha introdotto, dopo l’art. 75-bis del DPR 602/73, l’art. 75-ter il quale ha esteso i poteri riconosciuti agli Agenti della Riscossione in sede di esecuzione coattiva, stabilendo che:
– l’Agente per la riscossione possa richiedere, prima di iniziare l’esecuzione coattiva, le informazioni necessarie per verificare l’esistenza di beni e attività in capo al debitore iscritto a ruolo;
– le ricerche dei beni e delle attività del debitore iscritto a ruolo possano essere svolte utilizzando banche dati e strumenti telematici e informativi ulteriori rispetto a quelli a disposizione dell’amministrazione finanziaria.
La norma rinvia all’approvazione di uno o più decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la determinazione esecutiva dei nuovi poteri riconosciuti all’Agente della riscossione e stabilisce che tali decreti dovranno individuare le modalità operative per lo svolgimento dei poteri introdotti affinchè siano garantiti sia i diritti riconosciuti dallo Statuto del contribuente, sia quelli in materia di protezione dei dati personali.