La Corte di Cassazione, nell’ordinanza 9.1.2024 n. 746, ha stabilito che i canoni previsti dal contratto di locazione di immobili commerciali vanno dichiarati e tassati in capo al locatore a prescindere dalla percezione, fino a che il contratto resta in vita (posto che non operano in tal caso le eccezioni previste dall’art. 26 del TUIR per la detassazione dei canoni di locazione di immobili abitativi non percepiti per morosità del conduttore), ma la risoluzione anticipata può essere opposta all’Amministrazione finanziaria solo se registrata (in quanto la registrazione configura un obbligo per il contribuente ex artt. 17 e 3 del DPR 131/86) e solo da questo momento la risoluzione assume data certa ex art. 2704 c.c.