La Cass. 9.1.2024 n. 846, in materia di decadenza dalla NASpI, ha chiarito che l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 10 co. 1 del DLgs. 22/2015 non è limitato alle nuove attività, ma può riguardare anche un’attività già intrapresa dal lavoratore prima della presentazione della domanda di NASpI. In tal caso, il termine per la comunicazione, pari a un mese, decorre dalla data della domanda di NASpI.
Ai sensi di tale norma, infatti, il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale – da cui ricava un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR – deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. Il mancato invio della comunicazione all’INPS comporta la decadenza dalla NASpI, ex art. 11 co. 1 lett. c) del DLgs. 22/2015.