La misura del fermo dei beni mobili registrati di cui all’art. 86 del DPR 602/73 può essere dichiarata illegittima nel caso di veicolo in comproprietà laddove solamente uno dei proprietari risulti debitore nei confronti dell’Erario.
Secondo certa giurisprudenza, l’ente della riscossione non può eseguire il fermo amministrativo in quanto occorre tutelare l’intestatario estraneo all’inadempimento (C.T. Prov. Matera 8.4.2022 n. 135/1/22, C.G.T. I Napoli 26.7.2023 n. 10721/21/23).
In base ad un altro orientamento, invece, il fermo mantiene la sua efficacia ma solamente nei confronti del proprietario-debitore, lasciando liberi da vincoli gli altri soggetti (C.T. Prov. Macerata 25.10.2007 n. 181/1/07).