La Corte d’Appello di L’Aquila 11.10.2023, in tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, evidenzia come sia “necessario che il piano di ristrutturazione riguardi tutte le posizioni debitorie”, prevedendone il soddisfacimento, pure parziale e differenziato.
In tal senso è inammissibile “un accordo” – come quello presentato nella specie – “soltanto con alcuni creditori” (Trib. Pescara 5.7.2022), in contrasto con l’art. 67 co. 2 del DLgs. 14/2019.
In secondo luogo, la Corte si sofferma sul riconoscimento della qualifica di consumatore in capo all’imprenditore cancellato dal Registro delle imprese che presenti una insolvenza promiscua, rappresentata da debiti contratti per il soddisfacimento di esigenze personali e familiari e da debiti contratti nell’esercizio della pregressa attività imprenditoriale cessata e non più svolta.
Si osserva che l’imprenditore cancellato dal Registro delle imprese che presenti una insolvenza composita non è un consumatore; il riconoscimento della qualifica di consumatore può essere argomentata, da una parte, attraverso una interpretazione in chiave soggettiva dell’art. 2 co. 1 lett. e) del DLgs. 14/2019; dall’altra, attraverso un accertamento circa la natura dei debiti – consumeristici – che avrebbero determinato lo stato di “grave squilibrio economico” e, quindi, il sovraindebitamento con prevalenza dei debiti consumeristici rispetto a quelli contratti nell’esercizio della pregressa attività imprenditoriale.