Fino al 4.04.2024 è possibile inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione delle liberalità effettuate da persone fisiche tramite mezzi tracciabili che consentono di fruire di agevolazioni fiscali in forma di deduzione o detrazione. L’adempimento riguarda Onlus, Ets con ricavi o entrate superiori a 220.000 euro, nonché fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico ovvero lo svolgimento/promozione di attività di ricerca individuate con apposito decreto. Al riguardo, si segnala che dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione Ue sui nuovi regimi fiscali previsti dalla riforma del Terzo settore, l’adempimento riguarderà tutti gli Ets iscritti nel Registro unico, senza soglia di entrate. Oggetto della comunicazione è il codice fiscale dei donatori continuativi, ossia di quei soggetti che vantano una fidelizzazione con l’ente, nonché delle persone fisiche il cui codice fiscale risulti dal versamento della liberalità. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di donazione effettuata mediante carta di credito, laddove i dati dell’intestatario non coincidano con quelli dell’effettivo donatore l’agevolazione spetterà a chi ha effettivamente sostenuto l’onere. Invece, qualora la liberalità provenga da un conto cointestato, l’erogazione dovrà essere divisa al 50% tra i titolari e la comunicazione riguarderà i dati di entrambi i cointestatari, salvo che, in base ai documenti e alle informazioni disponibili, non sia possibile individuare il singolo donatore. Ai fini della trasmissione fa fede la data di effettuazione della donazione e non quella di accredito della stessa sul conto dell’ente.