Per la Cass. 22.4.2024 n. 10734 il dato testuale dell’art. 7 co. 6 della L. 604/66 non dispone che la comunicazione del licenziamento debba essere effettuata in un contesto differente e successivo rispetto a quello del verbale di conciliazione.
Pertanto, la verbalizzazione della volontà del datore di lavoro di recedere dal rapporto a seguito del fallimento della conciliazione di cui all’art. 7 della L. 604/66, con sottoscrizione del verbale da parte di entrambe le parti, rispetta la forma scritta prescritta per il licenziamento.
Nel caso di specie, il datore di lavoro aveva espresso la volontà di licenziare la lavoratrice dinanzi alla commissione di conciliazione; a seguito del fallimento del tentativo di conciliazione, tale volontà era stata verbalizzata nel verbale di conciliazione, che era stato sottoscritto da entrambe le parti.