Operazioni soggettivamente inesistenti – Detrazione IVA – Ripartizione onere della prova (C.G.T. II Milano 8.1.2024 n. 44/15/24)

Con la sentenza C.G.T. II Milano 8.1.2024 n. 44/15/24 i giudici hanno chiarito che l’onere della prova del coinvolgimento in una frode, o dell’assenza di una sufficiente diligenza nella scelta della controparte commerciale, spetta all’Agenzia delle Entrate, a maggior ragione nel contesto successivo alla L. 130/2022 che ha rafforzato l’onere probatorio in capo agli uffici.
Non sono indizi sufficienti l’omesso versamento di un tributo dichiarato mentre a favore del contribuente giova l’adozione di una policy aziendale che richiede alle controparti l’esibizione del DURC e l’effettuazione di controlli sul portale “Cribis” dal quale risultano punteggi di affidabilità dei soggetti.

 

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