Con l’ordinanza 9.5.2024 n. 123, la C.G.T. I grado Reggio Emilia ha nuovamente sottoposto alla Corte costituzionale la questione dell’indeducibilità dell’IMU dall’IRAP.
Si ricorda che, con la sentenza 20.2.2024 n. 21, la stessa Consulta ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 co. 1 del DLgs. 23/2011 nella parte in cui stabilisce la totale indeducibilità dall’IRAP dell’IMU versata per gli immobili strumentali, sostenendo che il principio della necessaria deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali, affermato in relazione all’IRES, non può essere traslato a un’imposta differente dove la considerazione delle componenti negative segue un criterio diverso.
Secondo i giudici emiliani, invece, tale indeducibilità genera un valore della produzione non effettivamente prodotto, che pertanto non è in alcun modo suscettibile di essere destinato alla remunerazione dei fattori della produzione.
Inoltre, nell’ipotesi di locazione di fabbricati strumentali, secondo le ordinarie logiche economiche, l’importo dell’IMU viene traslato sull’inquilino, sotto forma di canone di locazione, e risulta, quindi, deducibile ai fini IRAP. Non accade lo stesso nell’ipotesi in cui l’utilizzatore del fabbricato ne sia anche il proprietario.