Con la nota INL 8.5.2024 n. 862 si è chiarita la possibilità di revoca delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in gravidanza o dalla lavoratrice madre e dal lavoratore padre durante il periodo protetto ai sensi dell’art. 55 co. 4 del DLgs. 151/2001, che ne impone la convalida da parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio. La norma prevede, inoltre, che alla convalida venga sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.
L’Ispettorato evidenzia che in tali ipotesi le dimissioni sono revocabili; tuttavia ciò è possibile:
– quando le dimissioni non siano ancora state oggetto di convalida;
– oppure quando, successivamente alla convalida, le dimissioni non abbiano ancora esplicato i loro effetti in termini di decorrenza. In tal caso è richiesta una nuova valutazione da parte del soggetto che aveva convalidato le dimissioni poi revocate, al fine di verificare le ragioni della decisione della lavoratrice o del lavoratore.
Se le dimissioni hanno già esplicato i propri effetti, con conseguente risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, le stesse non saranno invece più revocabili; il rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.