Ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. b-bis del TUIR, dall’1.1.2024, genera plusvalenza la cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, se posta in essere entro 10 anni dal termine dei lavori.
Nella circ. 13/2024, l’Agenzia delle Entrate conferma che la disposizione recata dalla citata lett. b-bis) trova applicazione:
– sia se il superbonus è stato fruito direttamente in dichiarazione, sia se si è optato per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020;
– sia per gli interventi superbonus effettuati dall’1.1.2024, sia per gli interventi superbonus effettuati ante 1.1.2024 (e dunque a prescindere dalla circostanza che il superbonus sia fruito in misura pari al 110%, al 90%, al 70% o al 65%);
– a prescindere dalla durata del possesso delle unità oggetto degli interventi.
Genera plusvalenza, peraltro, anche la cessione della singola unità immobiliare situata in un condominio, nel quale sono stati effettuati sulle parti comuni dell’edificio soltanto interventi “trainati” con il superbonus.